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Statuto

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 27 novembre 2009

Art. 1
DENOMINAZIONE- SEDE
E' costituita con atto scritto l'Associazione Pro Loco di Serrone con sede legale in Serrone, Viale Pio XII n. 21.
L'associazione, di seguito denominata Pro Loco, può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative.
Art. 2
FINALITA'
La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione turistica, sociale, di valorizzazione e tutela di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche del Comune di Serrone
Art. 3
COMPITI E OBIETTIVI
La Pro Loco, per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati:
a) promuove iniziative atte a preservare e a diffondere le tradizioni culturali e folcloristiche più significative della località;
b) svolge attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo; al riguardo, la Pro Loco potrà formulare un inventario del patrimonio storico, artistico e monumentale presente nel territorio sul cui ambito essa opera, il quale possa costituire coefficiente di attrazione turistica allo scopo di razionalizzare eventuali interventi nel settore; copia di tale inventario sarà inviata all'Assessorato Provinciale al Turismo;
c) svolge attività ricreative nonché attività dirette a migliorare, in generale le condizioni di soggiorno dei turisti. Organizza:spettacoli, mostre, conferenze, manifestazioni sportive, e quanto altro è ritenuto utile alla promozione sociale, culturale e turistica del territorio;
d) intraprende iniziative atte a migliorare i servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con gli IAT;
e) intraprende iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
f) si adopera affinché sia richiamata l'attenzione delle autorità competenti su specifici problemi locali, la soluzione dei quali sia di interesse, direttamente o indirettamente, anche per il movimento turistico del luogo;
g) può effettuare: lotterie, tombole, pesche per fini benefici e/o per autofinanziare le attività di promozione di cui alla precedente lettera c);
h) può effettuare: vendita di merci, organizzazione di sagre, somministrazione di bevande e alimenti, sempre neli'ottica della promozione dei prodotti locali, al fine di far apprezzare le peculiarità del territorio e dei suoi prodotti di eccellenza;
Art. 4
ATTIVITA' DEI SOCI
L'attività dell'associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie degli associati.
Art. 5
SOCI - DIRITTI E DOVERI
l) I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) soci Ordinari,
b) soci Sostenitori,
c) soci Onorari.
d) soci Juniores

2) possono essere soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che, ancorché non residenti nel comune della Pro Loco, per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti, .........) possano essere interessati all'attività della Pro Loco.
L'ammissione di un nuovo socio è decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta alla quale deve essere allegata la ricevuta del versamento della quota sociale. In assenza della risposta nei termini suddetti la richiesta si intende accettata.

3) Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4) Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale.

5) Tutti i soci al momento dell'Assemblea hanno diritto di:
a) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, awenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco, purché maggiorenni alla data dell'assemblea e con un anzianità d'iscrizione di 8 mesi alla data della stessa.
c)ricevere la tessera della Pro Loco;
d) frequentare i locali della sede sociale e partecipare all'attività organizzate dalla proloco;
e) ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
f) ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio in occasione delle attività promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

6) I soci hanno il dovere di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare la quota sociale dell 'anno di riferimento;

7) La qualifica di socio si perde
a) per dimissioni;
b) per mancato pagamento, entro l'esercizio sociale di riferimento, della quota associativa;
c) per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole nei confronti della Pro Loco o incompatibile con le attività della stessa.

8)Non esistono soci di diritto.
Art. 6
ORGANI
l) Sono organi della Pro Loco:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente
e) Il Segretario;
f) Il Tesoriere;
g) I' Organo di Revisione;
h) Il Presidente onorario (facoltativo).
2) Tutte le cariche sono gratuite.
 Art. 7
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci:
a) è composta di tutti i soci, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea; 
b) rappresenta l'università dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
c) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
2) L'Assemblea dei soci si distingue in è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
Ogni socio esprime un voto soltanto. E' previsto il voto per delega, ogni socio può ricevere
una sola delega
3) L'assemblea ordinaria:
a) è convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l'esercizio sociale inizia il 1  gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;
b) deve essere convocata, entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il successivo mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo;
c) deve essere convocata per indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali entro il mese di novembre dell'anno di scadenza; •
d) è indetta con avviso contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, portato a conoscenza dei
soci, almeno quindici giorni prima della data fissata consegnato a mano o a mezzo posta o posta elettronica (e-mail). L'avviso di convocazione andrà anche affisso nella sede della Pro Loco, all'Albo Pretorio del Comune. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
e) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto presenti o con delega e delibera con voto favorevole della maggioranza semplice dei voti
espressi; è valida, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere non meno di 2 ore. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in forma scritta, dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
4) L'Assemblea Straordinaria:
a) si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con avviso contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail e affisso nella sede della Pro Loco, ali'Albo Pretorio del Comune e con manifesto pubblico. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.
b) Compete all'Assemblea Straordinaria anche la decisione di associarsi con altre organizzazioni o associazioni di volontariato locali, nazionali ed internazionali, che abbiano fmalità non contrastanti con quelle della Pro Loco, che operino nel campo culturale, sociale e turistico senza fini di lucro, compresa l'adesione all'UNPLI ai vari livelli nazionale, regionale, provinciale;
c) l'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto, salvo l'ipotesi di scioglimento, nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.
5) Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
6) L'Assemblea dei soci si riunisce presso la sede sociale o presso altri luoghi nell'ambito del
territorio comunale.
Art. 8
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci. Il numero dei Consiglieri è stabilito dall'Assemblea nella seduta convocata per l'indizione delle elezioni. Tutti i soci, iscritti da almeno 12 mesi, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di iscrizione.
2) la prima riunione del Consiglio Direttivo, che dovrà tenersi entro sette giorni dalle avvenute elezioni su convocazione del consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti che ne presiederà la seduta. La riunione stessa dovrà avere quale O.D.G esclusivamente l'elezione del Presidente della Pro Loco, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
3) le riunioni del C.D. sono convocate e presiedute dal Presidente della Pro Loco o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente
sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età. In caso di assenza irrisolvibile o dimissioni di membri del Consiglio Direttivo, il Presidente della Pro Loco o il Consigliere Anziano dovrà provvedere alla surroga dei consiglieri. In mancanza si procederà all'elezione dei membri dimissionari.
4) Il Consiglio Direttivo:
a) resta in carica tre annii e tutti i membri sono rieleggibili;
b) si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;
c) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;
d) è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;
e) stabilisce la quota sociale annuale da versare da parte dei soci; è vietato differenziare il costo della quota sociale tra vecchi e nuovi soci;
f) predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compreso quello delle elezioni degli organi statutari.
5) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà arrotondata all'unità superiore dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
6) Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.
7) I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi con i soci che, secondo i risultati delle ultime elezioni di rinnovo delle cariche sociali, seguono immediatamente i membri eletti. Nel caso non dovessero esserci soci disponibili per la surroga potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Al raggiungimento di un numero di vacanze non surrògabili pari allametà dei consiglieri arrotondato all'unità inferiore, dovrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà arrotondata all'unità superiore dei Consiglieri medesimi, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente, ovvero il Vice Presidente o il Consigliere Anziano, dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino alla scadenza prevista per il precedente.
8) Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.
9) Non esistono membri di diritto del Consiglio Direttivo.
Art. 9
IL PRESIDENTE
Il Presidente della Pro Loco:
a) è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto;
b) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci;
c) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice Presidente. In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che, contestualmente, provvederà al ripristino del numero dei consiglieri (così come previsto dall'art.8, comma 7) ed all'elezione di un nuovo Presidente;
d) ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
e) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio Direttivo l'argomento verrà iscritto obbligatoriamente all'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria successiva all'evento. In caso di mancata ratifica anche da parte dell'Assemblea dei soci rimarrà a carico del Presidente ogni onere e responsabilità derivanti da quanto da egli deliberato;
f) comunica alla Provincia la composizione delle cariche sociali ed ogni eventuale variazione entro 30 giorni dall'avvenuta elezione e/o variazione;
g) trasmette annualmente alla Provincia, entro 30 giorni dalle rispettive date di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, il bilancio di previsione, corredato della relazione programmatica annuale, ed il bilancio consuntivo corredato della relazione dell'Organo di Revisione;
h) trasmette alla Provincia copia della convocazione dell'Assemblea dei Soci indetta per il rinnovo delle Cariche Sociali;
Art. 10
IL VICE PRESIDENTE
a) è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto;
b) Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato;
c) Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo;
Art. 11
IL SEGRETARIO
a) è eletto dal Consiglio Direttivo, da scegliersi tra i membri del Consiglio Direttivo stesso;
b) redige i verbali delle relative riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci,
assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
c) cura la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
d) cura la tenuta del libro di verbali delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
e} Provvede alle convocazioni degli organi statutari, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
Art. 12
IL TESORIERE
a) è eletto dal Consiglio Direttivo da scegliersi tra i membri del Consiglio Direttivo stesso;
b) annota i movimenti contabili della Pro Loco, su disposizione del Presidente
c) è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria della Pro Loco;
d) cura, in collaborazione con il Segretario, l'inventario dei beni mobili ed immobili della Pro Loco;
e) cura la predisposizione degli atti per la stesura del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
Art. 13
L'ORGANO DI REVISIONE
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) è scelto fra i soci ed eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto nella stessa seduta di elezione del Consiglio Direttivo;
b) è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Saranno eletti i cinque soci che avranno
ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti. I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente ed il Segretario.
c) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone ali'Assemblea, con apposita relazione, nella convocazione annuale di approvazione del bilancio consuntivo;
d) è convocato dal proprio presidente e dovrà riunirsi almeno una volta all'anno, prima dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, per deliberare sulla situazione economica e contabile della Pro Loco. Le riunioni saranno verbalizzate, su apposito registro, a cura del membro Segretario;
e) in caso di vacanza di uno o più membri effettivi saranno nominati effettivi i membri supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti nelle elezioni. I membri supplenti verranno quindi integrati attingendo dai soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti in occasione dell'elezione dell'Organo di Revisione. Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per l'integrazione o rinnovo in analogia a quanto previsto per il Consiglio Direttivo.
f) dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e decade con esso. Tutti i membri sono rieleggibili;
g) può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
Art. 14
IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente onorario:
a) può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;
b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti ed organizzazioni volontaristiche.
Art. 15
PATRIMONIO
Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:
a) le quote sociali;
b) le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogate da Enti Pubblici e Privati;
c) i proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
d) i contributi di privati cittadini;
e) eredità, donazioni e legati;
L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.
Art. 16
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
La Provincia può decidere il commissariamento della Pro Loco:
a) per richiesta di almeno la metà più uno dei soci membri del Consiglio Direttivo;
b) per richiesta di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota sociale versata almeno 30 giorni prima della data della segnalazione;
c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco segnalate dall'Organo di Revisione e/o dalla metà più 1 dei membri del Consiglio Direttivo, e/o dalla metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota sociale versata almeno 30 giorni prima della data della segnalazione;
e) in caso di mancato rinnovo delle cariche sociali decadute per fine mandato o per quanto stabilito, in via straordinaria, all'Art. 8, c.3;
f) in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti, senza gravi e certificati motivi comunicati tempestivamente alla Provincia.
Il Commissario, nominato dalla Provincia, deve entro 3 mesi, indire nuove elezioni. In via straordinaria e per comprovati motivi il Commissario potrà ottenere una proroga non superiore ad ulterìori 3 mesi. In caso di definitivo fallimento del mandato, il Commissario relazionerà per iscritto alla sulla situazione e l'Associazione verrà conseguentemente sciolta e cancellata dall'Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia.
Art.17
DISPOSIZIONI GENERALI
La Pro Loco:
a) ha l'obbligo di dotarsi di opportuni regolamenti per il corretto svolgimento delle elezioni degli organi statutari e per il funzionamento dell'associazione, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni provenienti dai competenti Uffici della Provincia;
b) ha facoltà di aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) al Comitato Regionale delle Pro Loco del Lazio ed al Comitato Provinciale delle Pro Loco della Provincia di Frosinone, nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I;
c) può altresì associarsi con altre organizzazioni ad altre associazioni di volontariato locali, nazionali ed internazionali, che abbiano finalità non contrastanti con quelle della Pro Loco, che operino nel campo culturale, sociale e turistico senza fmi di lucro;
d) non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
e) ha l'obbligo di reinvestire I'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste;
f) ha I'obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociale anche non operante esclusivamente nel territorio comunale della Pro Loco.
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice civile.